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VARIAZIONI CATASTALI FINALIZZATE ALLO “SCORPORO DI COMPONENTI IMPIANTISTICHE”

Anfitinforma N°16-3 del 02/02/2016

Con il presente Anfitinforma Vi inviamo la sintesi della Circolare nr 2/E dell’Agenzia delle Entrate riguardante lo sgravio fiscale previsto per gli imbullonati.

CIRCOLARE  N. 2/E Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità Immobiliare Roma, 01 Febbraio 2016

OGGETTO: Unità immobiliari urbane a destinazione speciale e particolare – Nuovi criteri di individuazione dell’oggetto della stima diretta. Nuove metodologie operative in tema di identificazione e caratterizzazione degli immobili nel sistema informativo catastale (procedura Docfa).

SINTESI

Variazioni catastali finalizzate allo “scorporo di componenti impiantistiche”

La legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità 2016, in seguito denominata “Legge”), con riferimento al tema della determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari urbane a destinazione speciale e particolare, censite in catasto nelle categorie dei gruppi D e E, ha introdotto sostanziali cambiamenti al pregresso quadro normativo di riferimento.

In particolare, l’articolo 1, comma 21, della Legge ridefinisce l’oggetto della stima catastale per gli immobili in argomento, stabilendo quali siano le componenti immobiliari da prendere in considerazione nella stima diretta, finalizzata alla determinazione della rendita catastale, e quali, al contrario, siano gli elementi – tipicamente di natura impiantistica – da escludere da detta stima, in quanto funzionali solo allo specifico processo produttivo

Come accennato, il legislatore ha previsto, all’art. 1, comma 22, della Legge, che a “decorrere dal 1º gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21”.

Tale previsione introduce una particolare fattispecie di dichiarazione di variazione catastale, non connessa alla realizzazione di interventi edilizi sul bene già censito in catasto, finalizzata a rideterminare la rendita catastale escludendo dalla stessa eventuali componenti impiantistiche che non sono più oggetto di stima diretta.

Effetti fiscali delle variazioni per “scorporo di componenti impiantistiche”

L’art. 1, comma 23, della Legge dispone che, “limitatamente all’anno di imposizione 2016, in deroga all’articolo 13, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli atti di aggiornamento di cui al comma 22 presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1º gennaio 2016”.

Trattasi, essenzialmente, di una disposizione che, con riguardo all’imposta municipale propria, di cui all’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2016 , anticipa, al 1° gennaio 2016, gli effetti fiscali delle variazioni catastali, rese ai sensi dell’art. 1, comma 22, della Legge, per la rideterminazione della rendita catastale delle unità immobiliari già censite nelle categorie catastali dei gruppi D e E, laddove presentate in catasto entro il 15 giugno 2016, ancorché registrate in banca dati in data successiva al predetto termine.

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