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Superbonus e categoria catastale: è possibile passare in A1, A8 o A9?

La bozza del ddl bilancio prevede che l’Agenzia delle Entrate verifichi se la rendita catastale degli immobili oggetto di Superbonus sono state aggiornate.

Abbiamo recentemente affrontato alcune disposizioni contenute in legge di bilancio volte a “colpire” gli immobili oggetto di Superbonus: da una parte quella che comporta l’aggravio fiscale per le plusvalenze da compravendita (clicca qui) e, dall’altra, quella che introduce alle verifiche in materia di aggiornamento della rendita castale post intervento (clicca qui).

Tali aspetti si vanno a sommare ad un quadro regolatorio già presente. Esso è risultato confuso e contraddittorio sotto certi aspetti, ma in relazione ad altri è stato chiaro fin dal principio. Un esempio in merito è dato dai paletti in materia di categoria catastale. Il Decreto Rilancio ha infatti stabilito fin dalla sua prima versione che gli immobili in categoria A1, A8 e A9 erano esclusi dal campo di applicazione di questo maxi incentivo.  

Un aspetto relativo a questo tema richiede però una precisazione: la condizione di appartenenza ad una determinata categoria castale da parte di un immobile può mutare proprio a seguito dei lavori oggetto di incentivo. Quindi un immobile originariamente accatastato in una categoria consona all’incentivazione potrebbe dover essere riclassificato in relazione ad una categoria non più idonea a fine lavori. Si pone, quindi, un interrogativo: il vincolo introdotto dal DL Rilancio in materia di categorie catastali deve essere riferito al pre o al post intervento?

Questo tema è stato più volte affrontato da parte dell’Agenzia delle Entrate che ha chiarito come l’appartenenza alla categoria catastale idonee debba essere dimostrata anche a fine lavori.

Ciò significa che, tenendo anche conto dell’obbligo di verifica puntualmente dell’invio della comunicazione di variazione castale introdotto dalla legge di bilancio, l’Agenzia delle Entrate attenzionerà questo aspetto. In primis per verificare che sia avvenuto l’adeguamento della rendita castale e, in secondo luogo, per avere conferma del fatto che l’intervento non sia stato tale da far passare l’immobile in una categoria catastale non consentita dalla legislazione in materia.

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