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Pubblicate le FAQ ENEA/MiTE sul Decreto Prezzi: contenuti e prime analisi

Pubblicate le attese FAQ ENEA/MiTE in materia di Decreto Prezzi: contenuti e prime analisi con focus relativo ai serramenti.

La pubblicazione del Decreto MiTE (clicca qui) ha scatenato reazioni e di interpretazioni contrastanti, che sono state affrontate in un’infinità di seminari, convegni e webinar. Tale situazione ha spinto il Ministero, di concerto con ENEA, a sviluppare un documento che contenesse le risposte alle domande più frequenti in modo da chiarire le zone grigie emerse in seguito alla pubblicazione del decreto.

Il testo in questione è stato finalmente pubblicato (clicca qui per scaricarlo) sotto forma di 6 FAQ. Di seguito analizziamo una per una ciascuna risposta, con particolare attenzione agli aspetti legati ai serramenti.

La prima riguarda il campo di applicazione dell’asseverazione di congruità delle spese. La FAQ, riferita agli interventi energetici, distingue tra due casistiche: da una parte quelli che generano le detrazioni di cui al comma 2 dell’articolo 121 (bonus energetici ordinari), dall’altra quelli che generano Superbonus. Per i primi viene specificato come l’asseverazione sia necessaria solo in caso di accesso alle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura, mentre per i secondi è chiarito come l’asseverazione sia sempre necessaria.

La seconda affronta due distinte tematiche. In primo luogo riconferma che le cifre riportate nell’Allegato A sono riferite alla fornitura dei soli beni e non alle opere compiute. Il secondo luogo affronta un tema più specifico e, dando per assodato il passaggio precedente, caratterizza la questione relativa ai cosiddetti costi accessori, ovvero i costi legati alle lavorazioni necessarie per mettere in opera i prodotti elencati nell’Allegato A. La FAQ chiarisce che le cifre elencate nell’Allegato A sono da riferirsi all’insieme dei beni che concorre alla realizzazione delle tipologie di intervento elencate in tabella. Per chiarire ulteriormente il concetto vengono riportati una serie di esempi, tra cui uno dedicato proprio agli infissi. Esso recita che, tra i costi esposti in allegato A relativi agli infissi vanno computati la fornitura di infisso, telaio, controtelaio, cassonetto, tapparella, rullo avvolgibile, avvolgitore, persiane e, ove previsto, componentistica dell’impianto elettrico.  

La terza chiarisce come devono essere trattati i costi non ricompresi nelle voci elencate nell’Allegato A. La FAQ distingue tra 3 diverse casistiche:

  • Per l’IVA rimanda alla legislazione e alla documentazione dell’Agenzia delle Entrate in merito;
  • Per le spese professionali rimanda al Decreto del Ministero della Giustizia 17/06/2016;
  • Per i costi di installazione e mano d’opera rimanda ai prezzari di regioni e provincie autonome, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o i prezzari pubblicati dalla casa editrice DEI.

La quarta affronta la questione della possibilità di ricorrere ai nuovi prezzi (N.P.) in caso di mancanza della voce specifica nei prezzari e conferma la percorribilità di tale procedura, specificando le modalità operative cui ricorrere.

La quinta affronta il tema che più è stato fonte di dibattito nell’ultimo mese, ovvero la coordinazione tra i massimali dell’Allegato A e le cifre contenute nei prezzari. La FAQ chiarisce finalmente che l’asseverazione della spesa sostenuta deve prevedere un doppio controllo, sia rispetto ai prezzari, sia rispetto al DM costi massimi, come per altro indicato da ANFIT ai propri Associati fin dall’inizio. Andando più nel dettaglio viene inoltre precisato che il controllo rispetto ai prezzari comporterà la verifica della spesa sostenuta rispetto all’opera compiuta (fornitura e installazione); il controllo rispetto al DM costi massimi comporterà la verifica della spesa sostenuta rispetto alla sola fornitura dei beni (FAQ n. 2). La spesa ammissibile asseverata sarà quindi pari al valore minore tra (i) quella derivante dai due controlli e (ii) la spesa sostenuta.

La sesta e ultima puntualizza come utilizzare l’Allegato A in relazione agli interventi di efficienza energetica per i quali non è necessaria l’asseverazione della congruità delle spese. La FAQ specifica che in tali casi la verifica del rispetto dei costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’Allegato A va comunque sempre effettuata.

Chiariti i contenuti del documento, prossimamente seguiranno ulteriori approfondimenti dedicati ai punti più spinosi.

 

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