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Patente a punti in edilizia: non necessaria per le imprese dotate di SOA

Dal 1 Ottobre le aziende che operano in edilizia dovranno dotarsi della “patente a punti”, a meno che non dispongano già dell’attestazione SOA.

Il 2 Marzo 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL 19/2024, detto Decreto PNRR 4 (clicca qui). Tale documento, attraverso il comma 19 dell’articolo 29, ha modificato il Decreto 81/2008 introducendo un “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti” dedicato alle imprese operanti nell’ambito dell’edilizia.

Nel concreto si tratta di una specie di “patente a punti”, rilasciata dall’Ispettorato nazionale del lavoro a seguito della verifica di una serie di documenti/requisiti:

  • iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
  • adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37 del TUSL;
  • adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
  • possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
  • possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  • possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).

Tutto ciò sarà obbligatorio a partire dal 01/10/2024. Lo strumento sarà caratterizzato da una dotazione iniziale di 30 punti che potranno essere eventualmente decurtati in caso di:

  • accertamento delle violazioni di cui all’Allegato I: dieci crediti;
  • accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI: sette crediti;
  • provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 3, commi 3 e seguenti, del D.L. n. 12/2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73/2002: cinque crediti;
  • riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:
    • la morte: venti crediti;
    • un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: quindici crediti;
    • un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: dieci crediti.

Per poter operare nell’ambito dei cantieri edili, l’impresa dovrà disporre di almeno 15 punti sulla patente. Inoltre, i punti potranno essere reintegrati tramite la partecipazione a eventi formativi caratterizzati secondo quanto previsto a livello normativo.

In caso di violazioni a questo nuovo sistema sono previste sanzioni amministrativa da 6mila a 12mila euro e l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al Codice dei contratti pubblici per 6 mesi.

Infine una importante precisazione: saranno escluse dall’obbligo di dotarsi della “patente a punti” le aziende che dispongono dell’attestazione di qualificazione SOA. A riguardo, ricordiamo che ANFIT ha da tempo sottoscritto un accordo con ESNA SOA, primaria realtà nel settore dell’attestazioni SOA in edilizia. Quest’ultima è a disposizione degli Associati per seguirli nell’attivazione e/o nel mantenimento dell’attestazione SOA.

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