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Legge di Bilancio 2026: effetti sui bonus in edilizia di interesse per il settore serramenti

Analisi dei contenuti della Legge di Bilancio 2026 in relazione alle novità previste per gli incentivi fiscali in edilizia.

L’incipit dell’articolo dedicato a questo tema consiste in una domanda che si ripete ogni anno: la Legge di Bilancio ha modificato gli incentivi fiscali per il settore dei serramenti?

In relazione alla Legge di Bilancio 2026 forniamo di seguito la risposta a questo dubbio.

La Legge 199/2025 (clicca qui per consultarla), è costituita da 21 articoli suddivisi in 2 sezioni (di cui la prima rappresenta il corpo vero e proprio del provvedimento), seguiti da allegati, tabelle, quadri generali riassuntivi e quadri di previsione e, in relazione ai temi di nostro interesse, ha fondamentalmente confermato, prolungandolo, il regime previgente.

La Legge di Bilancio 2025, per intenderci quella dell’anno scorso, aveva definito un quadro in materia di incentivi fiscali in edilizia valido per il triennio 2025-2026-2027 e caratterizzato da un progressivo abbattimento dell’aliquota di incentivo.

Tutto ciò rimane invariato, ma slittando di un anno in avanti. Quindi quanto valeva per il 2025 ora vale per il 2026, mentre quanto valeva per il 2026 ora vale per il 2027. Il futuro preso in considerazione è quindi sostanzialmente biennale: 2026 e 2027.

Ciò è definito tramite il comma 22 dell’articolo 1 che modifica diversi passaggi degli articoli 14 e 16 del D.L. 4/06/2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3/08/2013, n. 90.

Riportiamo di seguito il confronto tra la formulazione di ciascuno di essi ante e post Legge di Bilancio 2026 e le relative parafrasi.

 

Decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, articolo 14

Comma 3-quinquies. ((La detrazione di cui al presente articolo spetta anche per le spese documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ad esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, nella misura fissa, per tutte le tipologie di interventi agevolati, pari al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027 al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30 per cento delle spese sostenute nell’anno 2027.  La detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata al 50 per cento delle spese, per l’anno 2025, e al 36 per cento delle spese, per gli anni 2026 e 2027 al 50 per cento delle spese per gli anni 2025 e 2026 e al 36 per cento delle spese per l’anno 2027, nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale)).

Parafrasi: in relazione agli interventi soggetti a Ecobonus l’aliquota fissa base di incentivazione è posta al 36% anche per il 2026 (in precedenza era solo per il 2025) mentre viene confermata al 30% per il 2027.

 

Decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, all’articolo 16, comma

Comma 1. ((Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ad esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027 al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30 per cento delle spese sostenute nell’anno 2027, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Fermo restando il predetto limite, la detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata al 50 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027 al 50 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale)).

Parafrasi: in relazione agli interventi soggetti a Bonus Ristrutturazione l’aliquota fissa base di incentivazione è posta al 36% anche per il 2026 (in precedenza era solo per il 2025) mentre viene confermata al 30% per il 2027. Inoltre, l’innalzamento dell’aliquota al 50% nel caso di abitazione principale è prolungato anche al 2026 (in precedenza era solo per il 2025) mentre tale incremento viene confermato al 36% per il 2027.

 

Comma 1-septies. ((Le detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-septies spettano anche per le spese, documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, nella misura fissa, per tutte le tipologie di interventi agevolati, pari al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027 al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30 per cento delle spese sostenute nell’anno 2027. La detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata al 50 per cento delle spese sostenute per l’anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute per gli anni 2026 e 2027 al 50 per cento delle spese sostenute per gli anni 2025 e 2026 e al 36 per cento delle spese sostenute per l’anno 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale)).

Parafrasi: quanto indicato nella parafrasi precedente vale anche in relazione a interventi soggetti a SismaBonus.

 

Comma 2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute negli ((anni 2022, 2023, 2024 e 2025 2024, 2025 e 2026))  per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro per l’anno 2022, a 8.000 euro per l’anno 2023 e a 5.000 euro ((per gli anni 2024 e 2025 2024, 2025 e 2026)). La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto.

Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell’anno precedente a quello dell’acquisto, ovvero siano iniziati nell’anno precedente a quello dell’acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di spesa di cui al secondo periodo è considerato al netto delle spese sostenute nell’anno precedente per le quali si è fruito della detrazione. Ai fini dell’utilizzo della detrazione dall’imposta, le spese di cui al presente comma sono computate indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1.

Parafrasi: quanto indicato nella parafrasi precedente vale anche in relazione a interventi soggetti a BonusMobili.

 

Quindi, nel solco dell’impostazione adottata tramite la Legge di Bilancio 2025, le scadenze temporali, le aliquote e la relativa valorizzazione delle abitazioni principali per Bonus Ristrutturazione, Ecobonus e SisamaBonus rimangono equiparate.

 

Infine una considerazione legata al tema del divieto alla compensazione tra crediti d’imposta maturati da attività professionali – in particolare quelle legate ai bonus edilizi – e i debiti contributivi verso le casse previdenziali e l’INAIL prevista nelle bozze della legge di Bilancio. Tale passaggio è stato completamente stralciato.

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