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Le verande e il Superbonus 110%: un rapporto complicato

La presenza di verande non correttamente dichiarate può rappresentare un ostacolo per l’ottenimento del Superbonus 110%? Scopriamolo analizzando le norme.

In uno degli ultimi articoli (clicca qui) abbiamo affrontato il tema dei bonus edilizi applicabili a interventi relativi a terrazze, balconi e verande. Sono stati presi in considerazione il Bonus facciate, l’Ecobonus e il Bonus Ristrutturazione, mentre il rapporto tra questi elementi e il Superbonus è stato rimandato a un articolo dedicato. Nelle righe seguenti svilupperemo proprio questo tema e in particolare il rapporto tra il Superbonus110% e le verande.

Fin dalle prime analisi questo tema è stato fonte di problematiche non indifferenti. Infatti, da una parte la versione originale della disciplina sul Superbonus110% stabiliva che in presenza abusi i lavori andassero sempre bloccati a causa dell’impossibilità di produrre la dichiarazione di stato legittimo e, dall’altra, molte verande nel passato sono state realizzate in assenza della necessaria pratica edilizia, compiendo quindi un abuso. Il mix di questi due fattori faceva sì che la presenza di verande potesse spesso essere causa di un blocco dell’iter per il Superbonus110%, in particolare in relazione agli edifici condominiali.

Successivamente è stato approvato il “Decreto Agosto 2020” che ha introdotto il concetto secondo cui in caso di interventi solo su parti comuni è necessario verificare la conformità esclusivamente di queste e non di ogni unità immobiliare. D’altra parte, nel caso in cui l’ipotetica veranda interessi la facciata, essa incide su un elemento comune dello stabile, ricadendo quindi nella situazione di blocco suddetta.

Il corpo normativo del Superbonus110% ha poi però subito ulteriori modifiche, in particolare introdotte dal “Decreto Semplificazioni 2021” che ha eliminato l’obbligo di attestazione dello stato legittimo per poter far partire i lavori legati al Superbonus110%, indicando come sufficiente la presentazione della CILA.

In sostanza la situazione, a oggi, è la seguente: è possibile avviare i lavori a seguito di una CILA senza che il tecnico abbia verificato lo stato legittimo, ma ciò non rappresenta una sanatoria degli eventuali abusi presenti, che, d’altra parte, torneranno a essere un problema in sede di eventuale aggiornamento della certificazione asseverata di agibilità.

In altre parole la “questione verande” non è stato affatto risolta, ma aggirata. I lavori sono partiti o stanno partendo, la fruizione degli incentivi non viene messa in discussione dalla loro presenza (anche se non in regola), ma gli asseveratori potranno essere chiamati a rispondere del proprio operato nel caso in cui a fine lavori fornissero l’agibilità a un edificio non dotato dello stato legittimo.

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