Pubblicato in GU il Decreto CAM Edilizia 2025 che ridisciplina i Criteri Ambientali Minimi in edilizia. Focus sugli effetti sul settore dei serramenti.
Dicembre è storicamente un mese impegnativo per il settore dei serramenti, ma quello del 2025, oltre alle classiche dinamiche di fine anno, sarà caratterizzato anche da due passaggi legislativi fondamentali. Da una parte, come noto, il 25 Dicembre entreranno in vigore i contenuti del Decreto dedicato al Conto Termico 3.0 (clicca qui per approfondire), dall’altro, nella giornata di ieri è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 24/11/2025, CAM Edilizia 2025 (clicca qui per consultarlo).
Questo testo, atteso ormai da lungo tempo, abroga e sostituisce la precedente versione dell’Agosto 2022 (ne avevamo parlato qui) e il Decreto MASE del 5 Agosto 2024 che l’aveva modificato e introduce importanti aggiornamenti in relazione a una materia tanto importante, quanto delicata.
La materia CAM, ossia dei Criteri Ambientali Minimi, in edilizia consiste nella legislazione ideata per il contesto degli appalti pubblici e volta a promuovere la sostenibilità degli edifici attraverso la definizione di standard obbligatori e premianti in relazione alle diverse fasi che caratterizzano tutto l’intervento.
Venendo al nuovo testo, evidenziamo di seguito i paragrafi di maggior rilievo in relazione al mondo dell’involucro edilizio e, in particolare, del settore dei serramenti.
2.3.8 Radiazione solare. In questo passaggio il DM stabilisce, in relazione a interventi che vanno dalla ristrutturazione urbanistica fino alla manutenzione straordinaria se comprensiva di sostituzione di infissi, che l’immissione di radiazione solare diretta nell’ambiente interno attraverso superfici trasparenti esposte da Est a Ovest passando per Sud debba essere regolata. Vengono prese in esame tre possibili casistiche:
2.3.9 Tenuta all’aria. Il DM stabilisce, al di fuori della manutenzione ordinaria e straordinaria, che la tenuta all’aria propria delle unità immobiliari riscaldate deve essere tale da garantire diversi aspetti, tra cui l’assenza di rischio di formazione di condensa interstiziale nei pacchetti coibenti, nodi di giunzione tra sistema serramento e struttura, tra sistema impiantistico e struttura e nelle connessioni delle strutture stesse. Tutto ciò deve essere dimostrato nella relazione tecnica.
2.3.12 Giunti di raccordo tra serramenti esterni ed interni con l’involucro opaco. Il DM stabilisce, in relazione a interventi che vanno dalla ristrutturazione urbanistica fino alla manutenzione ordinaria e straordinaria se comprensiva di sostituzione di infissi, che la posa dei serramenti debba essere tecnicamente corretta e conforme alla normativa UNI.
Viene stabilito che il progetto, sia in caso di sostituzione che di installazione ex novo di serramenti, deve essere caratterizzato da nodi di posa dei serramenti conformi ai criteri contenuti nella norma UNI 11673-1 oppure prescrive nodi di posa di serramenti esterni e interni già qualificati, ai sensi della norma citata. Ciò può essere dimostrato tramite il riferimento a un rapporto di conformità emesso da un laboratorio di prova abilitato dal MIMIT e notificato presso la Commissione Europea ad operare nell’ambito degli schemi previsti dai Regolamenti europei sui prodotti da costruzione (Regolamento 305/2011 e Regolamento 3110/2024) o in alternativa al rapporto di conformità, la relazione tecnica può fare riferimento al possesso del Marchio Progettazione Posa Qualità in corso di validità, quale evidenza della pre-verifica della conformità alla norma UNI 11673-1.
2.4.12 Chiusure oscuranti e telai per serramenti. Il DM stabilisce che i profili per telaio fisso e mobile di serramenti e chiusure oscuranti esterne o interne devono avere un contenuto di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotto di almeno il 20% sul peso del prodotto se in PVC e di almeno il 40% se in alluminio.
2.4.18 Vetrate Isolanti. Il DM stabilisce che i serramenti devono montare vetrate isolanti certificate in conformità alla Norma di Prodotto serie UNI EN 1279, parte 1-2-3-4-5-6, da organismo di certificazione accreditato UNI CEI EN/ISO/IEC 17065 per la specifica norma di prodotto.
2.6.8 Vetrate di qualità. Il DM stabilisce che, limitatamene agli edifici ove il vetro è componente preponderante prevista dal progetto o già presente in facciate continue o parapetti, è attribuito un punteggio premiante all’operatore economico che, nel caso di interventi di sostituzione o installazione ex novo di chiusure trasparenti, installi vetri conformi a quanto previsto dalla norma UNI 7697 in funzione della destinazione d’uso. Ciò va dimostrato accertando che sia presente la denominazione o la ragione sociale del produttore, e che siano allegate le dichiarazioni previste dai Regolamenti europei sui prodotti da costruzione (Regolamento 305/2011 e Regolamento 3110/2024), nel quale è possibile verificare, alla riga “resistenza all’impatto di un corpo oscillante” secondo UNI EN 12600, che il prodotto prescelto possieda le prestazioni richieste dalla norma UNI 7697.
3.2.10 Capacità tecnica dei posatori. Il DM promuove l’importanza di una corretta posa in opera dei prodotti da costruzione stabilendo la possibilità per la stazione appaltante di attribuire un punteggio premiante all’operatore economico che si avvale di posatori professionisti, esperti nella posa dei prodotti da costruzione da installare. Tale condizione può essere dimostrata:
In relazione all’ambito della posa in opera dei serramenti la norma tecnica relativa alla qualificazione dei posatori professionisti è la UNI 11673-2, “Posa in opera di serramenti – Parte 2: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza del posatore di serramenti”.
3.2.11 Capacità tecnica dell’operatore economico per la posa di serramenti esterni e interni. Questo criterio premiante è alternativo al criterio “3.2.10 Capacità tecnica dei posatori” relativamente alla certificazione delle conoscenze, abilità e competenze del posatore di serramenti, così come richiamate nella norma UNI 11673-2, perché in questo caso il criterio premia l’operatore economico da intendersi non come singolo soggetto ma come azienda, come ad esempio impresa fornitrice, impresa esecutrice, ecc.
Il DM stabilisce l’attribuzione di un punteggio premiante all’operatore economico che è in grado di realizzare nodi di posa per l’installazione di serramenti esterni e interni, qualificati secondo la norma UNI 11673-1, come previsto al criterio “2.3.12 Giunti di raccordo tra serramenti esterni ed interni con l’involucro opaco”.
La conformità a questo criterio è documentata mediante appositi rapporti di valutazione analitica e sperimentale emessi da laboratori di prova abilitati dal MIMIT e notificati presso la Commissione Europea ad operare nell’ambito degli schemi previsti dai Regolamenti europei sui prodotti da costruzione (Regolamento 305/2011 e Regolamento 3110/2024). La conformità dell’installazione si può anche ritenere soddisfatta qualora essa risponda ai requisiti del Marchio Posa Qualità Serramenti, che comprende anche il Marchio Progettazione Posa Qualità, come indicato al criterio “2.3.12 Giunti di raccordo tra serramenti esterni ed interni con l’involucro opaco”.
A valle di questa (corposa) lista, concludiamo con tre considerazioni estremamente rilevanti.
Per mia cosa, ricordiamo come l’obbligatorietà del rispetto dei CAM nell’ambito delle gare d’appalto pubbliche sia esplicitamente richiamato dal Codice dei Contratti Pubblici e che in violazione di ciò si incorre nell’annullamento della procedura, come recentemente indicato dall’Autorità nazionale anticorruzione nel parere di precontenzioso reso con delibera n. 438 dell’11 novembre 2025.
In secondo luogo, i contenuti del DM entreranno in vigore 60 giorni dopo la sua pubblicazione in GU, ossia il primo giorno di Febbraio 2026.
Ultimo, ma non ultimo, data la complessità e l’importanza del tema, il 18 Dicembre prossimo, alle ore 10.00, ANFIT organizza un webinar dedicato alla materia in cui verranno approfonditi i contenuti del documento, in special modo quelli riferiti al contesto del mondo dei serramenti, e le modalità operative per ottenere la conformità ai dettami del DM.
Scrivi a segreteria@anfit.it per richiedere di partecipare!
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